Art. 23. L'articolo 45 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennita' di anzianita' si tiene conto soltanto dell'anzianita' maturata durante il nuovo rapporto di lavoro; mentre, ai fini della determinazione dell'integrazione prevista dall'articolo 41 per i casi di invalidita' o di morte, si computa anche l'anzianita' acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore. Il lavoratore puo' ottenere, ai fini dell'indennita' di anzianita', il ricongiungimento dei diversi periodi di servizio, sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto di lavoro. La domanda per il ricongiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione e' dovuto dal lavoratore il contributo per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 10, n. 2), calcolato sulla retribuzione goduta alla data della domanda. Il pagamento della somma dovuta puo' essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla domanda, oppure dilazionato, nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso saranno dovuti al Fondo gli interessi del 4,50 per cento, decorrenti dal giorno della domanda. Qualora il lavoratore abbia gia' riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, e' tenuto ad effettuarne il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del ricongiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione".