Art. 23.

  L'articolo  45 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal
seguente:
  "Nel  caso  in  cui  il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o
ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennita' di
anzianita'  si  tiene conto soltanto dell'anzianita' maturata durante
il  nuovo  rapporto  di  lavoro; mentre, ai fini della determinazione
dell'integrazione prevista dall'articolo 41 per i casi di invalidita'
o  di  morte,  si computa anche l'anzianita' acquisita nei precedenti
rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi
in vigore.
  Il lavoratore puo' ottenere, ai fini dell'indennita' di anzianita',
il  ricongiungimento  dei  diversi periodi di servizio, sempre che il
nuovo  rapporto  di lavoro abbia inizio non oltre tre mesi dalla data
di risoluzione del precedente rapporto di lavoro.
  La  domanda  per  il  ricongiungimento  deve  essere presentata dal
lavoratore  al  Fondo  entro  il termine perentorio di tre mesi dalla
data  del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di
interruzione   e'   dovuto   dal  lavoratore  il  contributo  per  le
prestazioni  di  capitale  di  cui  all'articolo 10, n. 2), calcolato
sulla retribuzione goduta alla data della domanda.
  Il  pagamento  della  somma  dovuta puo' essere effettuato in unica
soluzione,  contestualmente  alla  domanda,  oppure  dilazionato, nel
corso  del successivo periodo di servizio; in tal caso saranno dovuti
al  Fondo  gli  interessi  del  4,50 per cento, decorrenti dal giorno
della domanda.
  Qualora  il  lavoratore  abbia  gia'  riscosso  le  prestazioni  di
capitale  pertinenti al precedente rapporto, e' tenuto ad effettuarne
il  rimborso  al  Fondo  entro il termine perentorio di un mese dalla
comunicazione  della concessione del ricongiungimento, con l'aggiunta
dei  relativi  interessi  nella  misura del 4,50 per cento dal giorno
della riscossione".