Art. 24.

  L'articolo  46 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal
seguente:
  "Nei  casi in cui l'ultima retribuzione, sulla quale si commisurano
le   prestazioni   di   capitale,  sia  superiore  alla  media  delle
retribuzioni  dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per
cento,  o sia comprensiva di assegni ad personam, il Fondo liquida le
prestazioni di capitale in base all'intera retribuzione.
  Il  Fondo  assume  l'onere delle prestazioni anzidette per la parte
commisurata  alla  media  delle  retribuzioni dell'ultimo triennio di
servizio,  maggiorata  del 20 per cento, e, ove l'ultima retribuzione
sia comprensiva di assegni ad personam, per la parte commisurata alla
retribuzione   utile   a   pensione,   ai   sensi  del  quinto  comma
dell'articolo 23.
  Per  la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro 5 anni verso il
datore  di  lavoro,  mediante  emissione  di  ordine  di pagamento da
notificare  al  datore  di  lavoro  stesso, il quale, entro 30 giorni
dalla notifica, deve provvedere al rimborso. Decorso tale termine, si
procede coattivamente al recupero; l'ordine di pagamento e' valido ai
sensi dell'articolo 635 del codice di procedura civile.
  Nei  casi  di  morte o di invalidita', l'onere delle prestazioni di
capitale e' a totale carico del Fondo".