Art. 25.

  L'articolo  48 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal
seguente:
  "Gli   iscritti  per  i  quali  risulti  maturata,  ai  fini  della
indennita'  di  anzianita', un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni,
possono   ottenere   anticipazioni   sulle  indennita'  maturate  per
l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.
  I  criteri per la concessione delle anticipazioni, nei limiti delle
disponibilita'   della   gestione   e   delle   indennita'   maturate
dall'iscritto,   le   relative   garanzie   e   le   modalita'  delle
anticipazioni   stesse   saranno   determinati   dal   consiglio   di
amministrazione  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su
proposta del comitato speciale del Fondo.
  Il  Fondo  ha  diritto  di  trattenere,  anche  in  caso  di  morte
dell'iscritto,  sulle somme dovute per il trattamento di anzianita' e
sulle  relative  integrazioni,  gli  importi  delle anticipazioni non
ancora restituite, con i relativi interessi e spese".