Art. 10. 
 
  Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere
il procedimento di espropriazione per  pubblica  utilita'  depositano
nella segreteria del comune, nel cui  territorio  sono  compresi  gli
immobili da  espropriare,  una  relazione  esplicativa  dell'opera  o
dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle
quali siano - individuate le aree  da  espropriare,  dall'elenco  dei
proprietari iscritti negli atti catastali, nonche' dalle  planimetrie
dei piani urbanistici vigenti. 
  Il sindaco notifica agli espropriandi e  da'  notizia  al  pubblico
dell'avvenuto  deposito  entro  dieci  giorni  mediante   avviso   da
affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi
legali della provincia. 
  Decorso il termine di quindici giorni dalla data  della  inserzione
dell'avviso nel foglio degli annunzi legali,  durante  il  quale  gli
interessati possono presentare  osservazioni  scritte,  depositandole
nella segreteria del comune, il sindaco entro i  successivi  quindici
giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante e
con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della  giunta
regionale.