Art. 11. 
 
  Entro trenta giorni dal ricevimento,  il  presidente  della  giunta
regionale,  con   decreto   costituente   provvedimento   definitivo,
dichiara,   ove   occorra,   la   pubblica   utilita'   nonche'    la
indifferibilita' e l'urgenza delle opere e degli interventi  previsti
nella   relazione,   ed   indica   la   misura   dell'indennita'   di
espropriazione, da corrispondere a  titolo  provvisorio  agli  aventi
diritto, determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo
16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli
interessati. 
  Ove il presidente della  giunta  regionale  non  adempia  entro  il
termine previsto dal precedente  comma,  il  decreto  e'  emesso  dal
Ministro per i lavori pubblici. 
  Il decreto e' pubblicato  per  estratto  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia. 
  L'ammontare   dell'indennita'   provvisoria   e'   comunicato    ai
proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale
nelle forme previste per  la  notificazione  degli  atti  processuali
civili.