Art. 11. Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilita' nonche' la indifferibilita' e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell'indennita' di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati. Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto e' emesso dal Ministro per i lavori pubblici. Il decreto e' pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia. L'ammontare dell'indennita' provvisoria e' comunicato ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.