Art. 12. 
 
  I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione  dell'avviso  di
cui  al  quarto  comma  dell'articolo  11,  possono   convenire   con
l'espropriante la cessione volontaria degli immobili, per  un  prezzo
non superiore del 10 per cento all'indennita' provvisoria. 
  Nello stesso termine di cui  al  precedente  comma,  i  proprietari
comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se
intendono accettare l'indennita' provvisoria.  In  caso  di  silenzio
l'indennita' si intende rifiutata. 
  Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente  della
giunta   regionale   ordina   all'espropriante,   in   favore   degli
espropriandi,  il  pagamento  delle  indennita'   che   siano   state
accettate, ed il deposito delle  altre  indennita'  presso  la  Cassa
depositi e prestiti. 
  La Cassa depositi e  prestiti  provvede,  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a  titolo
di indennita' di esproprio o di occupazione in  base  al  solo  nulla
osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della  liberta'  e
proprieta' dell'immobile espropriato.