Art. 13. 
 
  Il prefetto - su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire
la prova di avere adempiuto  a  quanto  prescritto  dal  terzo  comma
dell'articolo 12  -  pronuncia,  entro  15  giorni  dalla  richiesta,
l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla  documentazione
di cui all'articolo 10. 
  Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle
forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio
degli  annunzi  legali  della  provincia  e  trascritto   presso   il
competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza. 
  Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo. 
  In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi nei  termini  di
legge, l'esecuzione dei provvedimenti di  dichiarazione  di  pubblica
utilita', di occupazione temporanea e d'urgenza e  di  espropriazione
impugnati puo' essere sospesa, ai sensi dell'articolo  36  del  regio
decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli  casi  di  errore  grave  ed
evidente     nell'individuazione      degli      immobili      ovvero
nell'individuazione delle persone dei proprietari.