Art. 15. 
 
  Qualora l'indennita' non sia stata accettata nel termine di cui  al
primo comma dell'articolo 12, il presidente  della  giunta  regionale
richiede la  determinazione  dell'indennita'  al  competente  ufficio
tecnico erariale. 
  L'ufficio tecnico erariale, entro trenta giorni dalla richiesta del
presidente della giunta  regionale,  comunica  l'indennita'  da  esso
determinata anche all'espropriante. 
  L'espropriante comunica le indennita' ai proprietari degli immobili
ai quali le stime si riferiscono, mediante  avvisi  notificati  nelle
forme  degli  atti  processuali   civili;   deposita   la   relazione
dell'ufficio tecnico erariale nella segreteria  del  comune  e  rende
noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi  previsti  dal  secondo
comma dell'articolo 10.