Art. 15. Qualora l'indennita' non sia stata accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione dell'indennita' al competente ufficio tecnico erariale. L'ufficio tecnico erariale, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, comunica l'indennita' da esso determinata anche all'espropriante. L'espropriante comunica le indennita' ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione dell'ufficio tecnico erariale nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10.