Art. 16. 
 
  L'ufficio tecnico erariale determina ogni anno entro il 31 gennaio,
nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima
pubblicazione ufficiale  dell'istituto  centrale  di  statistica,  il
valore agricolo medio,  nel  precedente  anno  solare,  dei  terreni,
considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi  di
coltura effettivamente praticati. 
  In sede di prima applicazione, tale determinazione viene effettuata
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con
riferimento al precedente anno solare. 
  L'indennita' di espropriazione,  per  le  aree  esterne  ai  centri
edificati di cui al successivo articolo 18, e' commisurata al  valore
agricolo medio di cui al  primo  comma,  corrispondente  al  tipo  di
coltura in atto nell'area da espropriare. 
  Nelle aree comprese nei centri edificati e  nelle  aree  delimitate
come centri storici  dagli  strumenti  urbanistici,  l'indennita'  e'
commisurata al valore agricolo medio della  coltura  piu'  redditizia
tra quelle che,  nella  regione  agraria  in  cui  ricade  l'area  da
espropriare, coprono una superficie  superiore  al  5  per  cento  su
quella  coltivata  della  regione  agraria  stessa.  Tale  valore  e'
moltiplicato: 
    a) nelle aree delimitate come centri storici, per un coefficiente
da 4 a 5 se l'area ricade nel territorio di  comuni  con  popolazione
superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 2 a 4 se l'area
ricade nel territorio degli altri comuni; tali  aree  debbono  essere
destinate ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici  per
pubblici servizi; 
    b)  nelle  aree  delimitate  come  centri   edificati,   per   un
coefficiente da 2 a 2,50 se l'area ricade nel  territorio  di  comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da
1,1 a 2 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni. 
  Per l'urbanizzazione delle aree edificate o  urbanizzate  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n.  765,  l'indennita'  e'
determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma
dei precedenti commi, e del valore delle opere  di  urbanizzazione  e
delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione.  Se
la costruzione e' stata eseguita senza licenza  o  in  contrasto  con
essa o in base ad  una  licenza  annullata  e  non  e'  stata  ancora
applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo  41,  secondo
comma,  della  legge  17  agosto   1942,   n.   1150   e   successive
modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione  ai
sensi  dell'articolo  26  della  stessa  legge  e   l'indennita'   e'
determinata in base al valore della sola area. 
  Nella determinazione dell'indennita' non deve tenersi  alcun  conto
dell'utilizzabilita'  dell'area  ai  fini  dell'edificazione  nonche'
dell'incremento del valore derivante  dalla  esistenza  nella  stessa
zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di  qualunque
altra opera o impianto pubblico. 
  L'indennita' determinata a norma dei commi precedenti e'  aumentata
della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati,  fino
alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta  sugli  incrementi
di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo  1963,
n. 246, nonche' delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta
relativa   all'ultimo    trasferimento    dell'immobile    precedente
l'espropriazione.