Art. 17. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, l'indennita' di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 e' raddoppiata. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennita' di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovra' essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10. L'indennita' aggiuntiva prevista dai precedenti commi e' determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorche' si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici. Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennita' di espropriazione.