Art. 17. 
 
  Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata  dal  proprietario
diretto coltivatore, l'indennita' di  espropriazione  determinata  ai
sensi dell'articolo 16 e' raddoppiata. 
  Nel caso invece che l'espropriazione attenga  a  terreno  coltivato
dal fittavolo,  mezzadro,  colono  o  compartecipante,  costretto  ad
abbandonare  il  terreno  stesso,  ferma  restando  l'indennita'   di
espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16  in  favore  del
proprietario, uguale importo dovra' essere corrisposto al  fittavolo,
al mezzadro, al colono o al compartecipante che  coltivi  il  terreno
espropriando almeno da un anno prima della data  del  deposito  della
relazione di cui all'articolo 10. 
  L'indennita'  aggiuntiva   prevista   dai   precedenti   commi   e'
determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di
cui al primo  comma  dell'articolo  16,  corrispondente  al  tipo  di
coltura  effettivamente  praticato,  ancorche'  si  tratti  di   aree
comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici. 
  Le maggiorazioni di cui al  primo  e  secondo  comma  del  presente
articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti  nei
termini previsti per il pagamento delle indennita' di espropriazione.