Art. 18. 
 
  Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, i comuni, ai fini  dell'applicazione  del  precedente
articolo 16 procedono alla delimitazione  dei  centri  edificati  con
deliberazione  adottata   dal   consiglio   comunale.   In   pendenza
dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con  delibera
consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso,  se
l'area ricade o meno nei centri edificati. 
  Il centro edificato e' delimitato,  per  ciascun  centro  o  nucleo
abitato dal perimetro continuo che comprende tutte le aree  edificate
con continuita' ed i lotti interclusi. Non  possono  essere  compresi
nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le  aree
esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. 
  Ove decorra inutilmente il termine  previsto  al  primo  comma  del
presente articolo, alla delimitazione dei centri  edificati  provvede
la Regione.