Art. 19. Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennita' possono proporre opposizione alla stima dell'ufficio tecnico erariale davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante. L'opposizione puo' essere proposta anche dall'espropriante.