Art. 19. 
 
  Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito  della
relazione dell'ufficio tecnico  erariale  nel  Foglio  degli  annunci
legali della provincia, i proprietari  e  gli  altri  interessati  al
pagamento dell'indennita' possono  proporre  opposizione  alla  stima
dell'ufficio tecnico erariale davanti alla corte d'appello competente
per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante. 
  L'opposizione puo' essere proposta anche dall'espropriante.