Art. 20. 
 
  L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare  e'  pronunciata
con  decreto  del  prefetto.  Tale  decreto   perde   efficacia   ove
l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione. 
  L'occupazione puo' essere protratta fino a cinque anni  dalla  data
di immissione nel possesso. 
  L'ufficio tecnico erariale provvede,  su  richiesta  del  prefetto,
alla determinazione dell'indennita' di occupazione in una somma pari,
per ciascun anno di occupazione, ad un ventesimo dell'indennita'  che
sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare,  calcolata
a norma dell'articolo 16 ovvero per ciascun mese o frazione  di  mese
di occupazione, ad un dodicesimo della indennita' annua. 
  Contro la determinazione dell'indennita'  gli  interessati  possono
proporre opposizione davanti  alla  corte  d'appello  competente  per
territorio, con atto  di  citazione  notificato  all'occupante  entro
trenta giorni dalla comunicazione dell'indennita' a cura del  sindaco
nelle forme prescritte per la notificazione  degli  atti  processuali
civili.