Art. 20. L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare e' pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione. L'occupazione puo' essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso. L'ufficio tecnico erariale provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell'indennita' di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un ventesimo dell'indennita' che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'articolo 16 ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennita' annua. Contro la determinazione dell'indennita' gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennita' a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.