Art. 21. Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dello articolo 16 e seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo e' determinato dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima puo' essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la corte di appello competente per territorio. Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile. Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti, per l'esecuzione delle opere di sua competenza e da' in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilita'.