Art. 21. 
 
  Qualora venga a cessare la destinazione alla  realizzazione  di  un
interesse pubblico delle aree espropriate in base  alle  disposizioni
contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni
dalla cessazione della succitata  destinazione,  hanno  diritto  alla
prelazione sulle aree comprese nel loro territorio  dietro  pagamento
di  un  corrispettivo  determinato  ai  sensi  dello  articolo  16  e
seguenti. In caso  di  disaccordo  il  corrispettivo  e'  determinato
dall'ufficio tecnico erariale ad istanza  anche  di  uno  solo  degli
interessati. Avverso la stima puo' essere proposta opposizione, entro
trenta giorni dalla  relativa  comunicazione,  davanti  la  corte  di
appello competente per territorio. 
  Le  aree  acquisite  al  comune  fanno  parte  del  suo  patrimonio
indisponibile. 
  Il  comune  utilizza   direttamente   le   aree   occorrenti,   per
l'esecuzione delle opere di sua competenza e da'  in  concessione  le
aree occorrenti per la realizzazione di  opere  o  di  interventi  di
pubblica utilita'.