Art. 22. 
 
  Per l'acquisizione di aree occorrenti per  la  realizzazione  degli
interventi di cui alla legge 18 aprile 1962,  n.  167,  e  successive
integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare  i  fondi
di cui dispongono per tali fini in base alle leggi  vigenti  nonche',
ove  non  siano  deficitari,  propri  fondi  di   bilancio,   possono
richiedere le anticipazioni di cui al successivo articolo 23.