Art. 22. Per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alle leggi vigenti nonche', ove non siano deficitari, propri fondi di bilancio, possono richiedere le anticipazioni di cui al successivo articolo 23.