Art. 23. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni, ai sensi del precedente articolo 22. Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, con carattere di fondo di rotazione. Le anticipazioni sono dai comuni rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo corrispondente, contratto con la stessa Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.