Art. 23. 
 
  La  Cassa  depositi  e  prestiti   e'   autorizzata   a   concedere
anticipazioni ai comuni, ai sensi del precedente articolo 22. 
  Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire
150 miliardi, con carattere di fondo di rotazione. 
  Le anticipazioni sono dai comuni rimborsate in unica soluzione, con
i  relativi  interessi  annualmente  capitalizzati,  all'atto   della
riscossione del mutuo corrispondente, contratto con la  stessa  Cassa
depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.