Art. 24. Il Ministro per il tesoro con propri decreti, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce le condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione dalle anticipazioni. In sede di prima applicazione della presente legge i decreti di cui al precedente comma sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Il saggio di interesse per le anticipazioni e' fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che puo' disporre anche la contemporanea erogazione. I provvedimenti, cosi' adottati, sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva.