Art. 24. 
 
  Il Ministro per il tesoro con propri decreti, su deliberazione  del
consiglio di  amministrazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  e
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
stabilisce le condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione
dalle anticipazioni. 
  In sede di prima applicazione della presente legge i decreti di cui
al precedente comma sono emanati entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge medesima. 
  Il saggio di interesse per le anticipazioni e'  fissato  in  misura
pari a quello vigente per i mutui concessi  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti. 
  Le anticipazioni sono concesse  con  determinazione  del  direttore
generale della Cassa depositi e prestiti, che puo' disporre anche  la
contemporanea  erogazione.  I  provvedimenti,  cosi'  adottati,  sono
comunicati al consiglio di amministrazione  della  Cassa  depositi  e
prestiti, alla prima adunanza successiva.