Art. 25. 
 
  La delega al presidente della giunta  regionale  degli  adempimenti
previsti dal presente titolo ha efficacia fino alla data  di  entrata
in vigore dei decreti delegati da emanarsi ai sensi dell'articolo  17
della legge 16 maggio 1970, n. 281. 
  A tal fine il presidente  della  giunta  regionale  si  avvale  del
competente provveditorato alle opere pubbliche.