Art. 9. 
 
  Le  disposizioni  contenute  nella  presente  legge  si   applicano
all'espropriazione degli  immobili,  disposta  per  la  realizzazione
degli interventi previsti nel precedente titolo,  per  l'acquisizione
delle aeree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile  1962,  n.
167, e successive modificazioni, per la  realizzazione  di  opere  di
urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e  di
singole opere pubbliche,  per  il  risanamento,  anche  conservativo,
degli agglomerati urbani, per la ricostruzione di edifici o quartieri
distrutti o danneggiati da eventi bellici o  da  calamita'  naturali,
per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone  di  espansione,  a
termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonche'
per l'acquisizione degli immobili necessari per  la  costituzione  di
parchi nazionali.