Art. 10.
                             (Controlli)

  Il  sindaco  del  comune,  nel cui territorio vengono realizzate le
opere   indicate   nell'articolo   1,   ha  il  compito  di  vigilare
sull'osservanza  degli  adempimenti  previsti dalla presente legge: a
tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
  Le  disposizioni  del  precedente comma non si applicano alle opere
costruite  per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo
comma dell'articolo 4.