Art. 12.
                      (Sospensione dei lavori)

  Il  prefetto,  ricevuto  il  processo  verbale  redatto a norma del
precedente  articolo  ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina,
con  decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al
direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
  I lavori non possono essere ripresi finche' la prefettura non abbia
accertato  che  sia  stato provveduto agli adempimenti previsti dalla
presente legge.
  Della disposta sospensione e' data comunicazione al sindaco perche'
ne curi l'osservanza.