Art. 7.
                           (Procedimento)

  Nei  casi  previsti  dalla  legge,  il  ricorso  in  opposizione e'
presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.
  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalla  legge valgono, in
quanto  applicabili,  le  norme  contenute  nel  capo  I del presente
decreto.