Art. 11. Sovraintende alla Cassa un comitato speciale, presieduto dal presidente dell'I.N.P.S. o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri: 1) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale, il direttore generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti. Per i membri suindicati possono essere nominati i rispettivi supplenti. Il direttore generale dell'I.N.P.S. o, in sua vece, uno dei vice direttori generali dallo stesso annualmente designato, interviene alle riunioni del comitato con voto consultivo. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' nominare un esperto che partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto. Il comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni. I membri di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il Ministro si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.