Art. 11.

  Sovraintende  alla  Cassa  un  comitato  speciale,  presieduto  dal
presidente  dell'I.N.P.S. o, in sua vece o impedimento, dalla persona
designata   a   sostituirlo   secondo   le   norme  che  regolano  la
rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:
    1)  il  direttore  generale  della  previdenza  e dell'assistenza
sociale,  il direttore generale del collocamento della manodopera del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e un direttore
generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
    2)  tre  rappresentanti  dei  datori  di  lavoro  agricolo  e tre
rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.
  Per  i  membri  suindicati  possono  essere  nominati  i rispettivi
supplenti.
  Il  direttore  generale  dell'I.N.P.S. o, in sua vece, uno dei vice
direttori  generali  dallo  stesso  annualmente designato, interviene
alle riunioni del comitato con voto consultivo.
  Il  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' nominare un
esperto  che  partecipa  alle  riunioni del comitato senza diritto di
voto.
  Il  comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.
  I  membri  di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo
sono   designati   dalle   organizzazioni   sindacali   di  categoria
maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale, nel termine, non
inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e
la  previdenza  sociale.  Qualora  le designazioni non pervengano nel
termine  prescritto,  il  Ministro si sostituisce alla organizzazione
sindacale inadempiente.