Art. 13. Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un collegio dei sindaci composto dal presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente. Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.