Art. 13.

  Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate
da  un  collegio  dei  sindaci  composto  dal presidente del collegio
sindacale  dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, che lo
presiede, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e
della  previdenza sociale e del tesoro, con qualifica non inferiore a
direttore di divisione.
  Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente.
  Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.