Art. 14. Il trattamento sostitutivo della retribuzione e' corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente. Per ciascuno dei membri suindicati puo' essere nominato un supplente. Nella Regione siciliana le commissioni previste nel presente articolo sono integrate con un rappresentante della Regione stessa.