Art. 15.

  Per  il  conseguimento  del  trattamento  di cui all'articolo 8, il
datore  di  lavoro e' tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione
del  lavoro,  a  presentare  domanda, per il tramite della competente
sezione  dell'ufficio del lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto
nazionale  della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto
dall'Istituto stesso comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi,
le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attivita'
lavorativa.
  Qualora  la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della
sospensione  del lavoro, il trattamento sostitutivo non potra' essere
erogato   per  periodi  anteriori  di  una  settimana  alla  data  di
presentazione della domanda stessa.
  In  caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore
di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o
parziale  del  diritto  del lavoratore al trattamento sostitutivo, e'
tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.