Art. 16.

  La  domanda  di  cui  all'articolo  precedente  e'  trasmessa dalla
sezione  dell'ufficio del lavoro all'ufficio provinciale del servizio
contributi   agricoli  unificati  e  da  questo  ultimo,  debitamente
istruita,  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale per le
determinazioni della commissione provinciale, di cui all'articolo 14,
la  quale decide entro il termine di 20 giorni. Qualora detto termine
non sia rispettato la domanda deve ritenersi accolta.