Art. 18. E' ammesso ricorso al comitato speciale entro 30 giorni dalla notifica della decisione negativa della commissione provinciale, e in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 15 ove, entro tale termine, la commissione provinciale non abbia deliberato al riguardo. Contro le decisioni del comitato speciale, di cui all'articolo 12, n. 3), e, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza che il comitato speciale si sia pronunciato, spetta all'interessato l'azione avanti l'autorita' giudiziaria.