Art. 18. 
 
  E' ammesso ricorso al  comitato  speciale  entro  30  giorni  dalla
notifica della decisione negativa della commissione provinciale, e in
ogni caso, decorsi  60  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
domanda  di  cui  all'articolo  15  ove,  entro  tale   termine,   la
commissione provinciale non abbia deliberato al riguardo. 
  Contro le decisioni del comitato speciale, di cui all'articolo  12,
n. 3), e, in ogni caso, decorsi 60  giorni  dalla  presentazione  del
ricorso senza che il comitato speciale  si  sia  pronunciato,  spetta
all'interessato l'azione avanti l'autorita' giudiziaria.