Art. 19. Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo. Gli oneri non coperti dal contributo predetto sono posti a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. La gestione stessa e' tenuta ad anticipare, senza gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento del trattamento di cui alla presente legge. Il contributo di cui al primo comma non e' dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136.