Art. 19.

  Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico
del  datore  di lavoro agricolo. Gli oneri non coperti dal contributo
predetto  sono  posti  a  carico  della  gestione  dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
  La  gestione  stessa  e'  tenuta  ad  anticipare,  senza gravame di
interessi,  le  somme  occorrenti al pagamento del trattamento di cui
alla presente legge.
  Il  contributo  di  cui  al primo comma non e' dovuto dai datori di
lavoro  assicurati  per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre
1954, n. 1136.