Art. 20.

  Il  contributo  a carico del datore di lavoro e' dovuto per tutti i
lavoratori   dipendenti  non  aventi  qualifica  impiegatizia  ed  e'
commisurato   al   3   per   cento  della  retribuzione  corrisposta,
determinata  ai  sensi  dell'articolo  28  del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
  Non  si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al
comma  precedente, l'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24
settembre 1940, n. 1949.