Art. 20. Il contributo a carico del datore di lavoro e' dovuto per tutti i lavoratori dipendenti non aventi qualifica impiegatizia ed e' commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al comma precedente, l'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.