Art. 21. La misura del contributo di cui agli articoli 7 e 20 puo' essere modificata non prima che sia trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del, Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste.