Art. 21.

  La  misura  del  contributo di cui agli articoli 7 e 20 puo' essere
modificata  non  prima  che  sia  trascorso un triennio dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, in relazione all'andamento
della  gestione,  con  decreto  del,  Presidente  della Repubblica su
proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale di
concerto con Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste.