Art. 23.

  La  vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata
dal   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  a  mezzo
dell'ispettorato del lavoro, il quale si avvale, coordinandola con la
propria,  dell'attivita'  di  vigilanza esercitata dal servizio per i
contributi   agricoli   unificati  e  dall'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale.