Art. 24.

  I  datori  di  lavoro hanno l'obbligo di consentire l'accesso nelle
aziende  agli  incaricati della vigilanza degli enti previdenziali di
cui   all'articolo   precedente   e  a  fornire  ogni  notizia  utile
all'applicazione della presente legge.
  I  datori  di  lavoro  o  i loro rappresentanti che si rifiutano di
consentire  l'accesso  nell'azienda  o non forniscono le notizie ed i
dati  richiesti  o  li  diano scientemente errati od incompleti, sono
puniti,  salvo  che  il  fatto  non costituisca reato piu' grave, con
l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.
  Per   i   contributi   previsti  dalla  presente  legge  e  per  le
contravvenzioni  di  cui  al comma precedente si applica l'articolo 3
della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.