Art. 8. 
 
  Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano
sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie  stagionali  o  per
altre cause non imputabili al datore di lavoro o  ai  lavoratori,  e'
dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione
di cui all'articolo 3. Detto trattamento e' corrisposto per la durata
massima di novanta giorni nell'anno. 
  Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano  gli
assegni familiari a carico della relativa cassa unica. 
  Ai fini della presente legge sono  considerati  operai  agricoli  i
salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a  tempo  indeterminato
che svolgono annualmente oltre  180  giornate  lavorative  presso  la
stessa azienda.