Art. 9.

  Il  trattamento  sostitutivo  non  e' dovuto per le assenze che non
comportino  retribuzione  nonche' per le giornate in cui i lavoratori
sospesi si dedichino ad altre attivita' remunerate.
  Il  trattamento  stesso  non  e' dovuto agli assunti o mantenuti in
soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.