Art. 21. 
                    Fatturazione delle operazioni 
 
  Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una  fattura,
anche sotto forma di nota, conto,  parcella  e  simili.  Puo'  essere
emessa una sola fattura per tutte le  operazioni  effettuate  fra  le
stesse parti nello stesso giorno o nel corso della stessa settimana. 
  La fattura deve essere datata e numerata in  ordine  progressivo  e
deve contenere le seguenti indicazioni: 
    1) ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio
dei soggetti fra cui e' effettuata l'onerazione, nonche', per  quelli
domiciliati all'estero, ubicazione della  stabile  organizzazione  in
Italia. Se non si tratta di imprese, societa' o  enti  devono  essere
indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione  sociale,  il
nome e il cognome; 
    2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi  formanti
oggetto dell'operazione; 
    3) corrispettivi e altri dati  necessari  per  la  determinazione
della base imponibile ai sensi degli articoli 13, 14 e 15; 
    4) aliquota e ammontare  dell'imposta,  con  arrotondamento  alla
lira delle frazioni inferiori. 
  Se l'operazione  o  le  operazioni  cui  si  riferisce  la  fattura
comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli elementi e i dati di cui ai numeri 2),  3)  e  4)  devono  essere
indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. 
  La fattura deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione
o la prestazione, in duplice esemplare,  entro  trenta  giorni  dalla
data di effettuazione dell'operazione, determinata a norma  dell'art.
6, o dall'ultimo giorno della settimana per le  operazioni  fatturate
settimanalmente; nello stesso termine uno degli esemplari deve essere
consegnato o spedito all'altra parte. 
  Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17 la fattura  deve
essere emessa,  in  unico  esemplare,  dal  soggetto  che  riceve  la
cessione o la prestazione. 
  La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni
in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non
imponibili a norma del secondo comma  dell'art.  7,  nonche'  per  le
operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e  9  e  per  quelle
esenti di cui al primo comma dell'art. 10. In questi casi la fattura,
in luogo dell'indicazione dell'ammontare  dell'imposta,  deve  recare
l'annotazione che si tratta di operazione non  imponibile  o  esente,
con l'indicazione della relativa norma. 
  Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella
fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte  relative  sono
indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta  per
l'intero ammontare indicato o corrispondente alle  indicazioni  della
fattura.