Art. 25. 
                    Registrazione degli acquisti 
 
  Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le
bollette  doganali  relative  ai  beni  e  ai  servizi  acquistati  o
importati nell'esercizio dell'impresa, arte o  professione,  comprese
quelle da lui emesse a norma del secondo comma dell'art. 17,  e  deve
annotarle in apposito registro entro quindici giorni  dalla  data  in
cui ne e' venuto in possesso. 
  Dalla registrazione  devono  risultare  la  data  della  fattura  o
bolletta,  il  numero  progressivo  ad  essa  attribuito,  la  ditta,
denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del
servizio, ovvero il nome e cognome  se  non  si  tratta  di  imprese,
societa'  o  enti,  nonche'  l'ammontare  imponibile  e   l'ammontare
dell'imposta distinti per aliquote. 
  Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti  di
cui al sesto comma dell'art. 21  devono  essere  indicati,  in  luogo
dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa  e
la relativa norma.