Art. 27. Dichiarazioni e versamenti mensili Entro ciascun mese il contribuente deve presentare una dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, recante l'indicazione degli elementi di calcolo di cui ai successivi commi e dell'imposta da versare o dell'eccedenza detraibile che ne risulta. Contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione il contribuente deve versare un importo pari alla differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta risultante dalle fatture registrate nel mese precedente e l'ammontare complessivo ammesso in detrazione ai sensi del primo comma dell'art. 19, risultante dalle fatture di acquisto e dalle bollette d'importazione, nonche' dalle variazioni di cui all'art. 26, registrate nel mese precedente. Se dal confronto di cui al precedente comma risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo sara' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 10,70 per cento per le operazioni soggette all'aliquota ordinaria ed al 5,65 o al 15,25 per cento rispettivamente per quelle soggette all'aliquota del sei o del diciotto per cento. Nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 19 l'ammontare ammesso in detrazione e' diminuito della somma corrispondente alla quota non detraibile stabilita con il decreto ministeriale. I contribuenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 4, tranne quelli indicati nel quarto comma dello stesso articolo e quelli che esercitano attivita' consistenti esclusivamente in operazioni non imponibili o esenti, devono presentare la dichiarazione anche se nel mese precedente non e' stata registrata alcuna operazione imponibile. Se il contribuente non e' tenuto alla presentazione della dichiarazione l'ammontare detraibile relativo alle fatture di acquisto e alle bollette d'importazione registrate nel corso del mese viene computato nel mese successivo. L'importo versato ai sensi del secondo comma, o riportato al mese successivo ai sensi del terzo o del sesto comma, deve essere annotato nei registri di cui agli articoli 23 e 24. Le detrazioni non operate nel mese di competenza non possono essere operate nei mesi successivi, ma soltanto all'atto della dichiarazione annuale.