Art. 30.
         Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza

  La  differenza  fra  l'ammontare  dell'imposta  dovuta in base alla
dichiarazione  annuale  e l'ammontare delle somme versate mensilmente
ai  sensi  dell'art.  27  deve  essere  versata  in  unica  soluzione
contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione.
  Se  dalla  dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile
di  cui  al  n.  3)  dell'art.  28,  aumentato  dalle  somme  versate
mensilmente,   e'  superiore  a  quello  dell'imposta  relativa  alle
operazioni  imponibili  di  cui  al  n.  1) dello stesso articolo, il
contribuente  ha  diritto a sua scelta al rimborso dell'eccedenza o a
computarne  in  detrazione l'importo nell'anno successivo annotandolo
nel registro indicato dall'art. 25.
  La  disposizione  del comma precedente si applica anche ai soggetti
che hanno diritto al rimborso ai sensi del quinto comma dell'art. 19.