Art. 33.
                          Regime forfetario

  Se  il volume d'affari realizzato dal contribuente nell'anno solare
e'  superiore  a  cinque  ma non superiore a ventuno milioni di lire,
l'imposta e' determinata nel modo seguente:
    1)  sull'imponibile  annuale,  se inferiore a ventuno milioni, si
opera  un  abbattimento  in  misura  pari  ai cinque sedicesimi della
differenza,   ripartito   proporzionalmente   qualora  le  operazioni
imponibili   effettuate   siano  soggette  all'imposta  con  aliquote
diverse;
    2)  l'imposta  e'  ridotta  alla  meta'  a titolo di applicazione
forfetaria della detrazione prevista nell'art. 19;
    3)  dall'imposta  determinata  a norma dei precedenti numeri sono
computate  in  detrazione, in sede di dichiarazione annuale, le somme
versate  mensilmente  o  trimestralmente nel corso dell'anno ai sensi
degli articoli 27 e 31.
  I  contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume  d'affari  non  superiore a ventuno milioni possono operare la
detrazione   nel   modo  indicato  al  n.  2)  anche  all'atto  delle
dichiarazioni e dei versamenti trimestrali eseguiti a norma del n. 4)
dell'art.  31,  salvo  conguaglio  in  sede  di dichiarazione annuale
qualora  il  limite  di  ventuno  milioni  venga  superato  nel corso
dell'anno.
  I  contribuenti che hanno operato la detrazione a norma del n. 2) e
che  nella  dichiarazione annuale hanno indicato, in conformita' alle
risultanze  delle  registrazioni  eseguite,  un  volume  d'affari non
superiore  a  ventuno milioni, hanno diritto alle detrazioni previste
nell'art.  19,  in  deroga  al disposto del terzo comma dell'art. 28,
qualora  il  volume  d'affari  definitivamente  accertato  secondo le
disposizioni del titolo quarto non sia superiore a trenta milioni.
  Nell'ipotesi prevista nel primo comma il contribuente e' dispensato
dal  versamento  e  dalla  dichiarazione  relativi  all'ultimo mese o
trimestre e deve presentare la dichiarazione annuale entro il mese di
gennaio  in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del
Ministro per le finanze.
  Il  contribuente ha facolta', all'atto della dichiarazione annuale,
di  optare  per  la  determinazione  dell'imposta  nel  modo  normale
anziche'  in quello previsto nel primo comma. L'opzione e' vincolante
anche per i due anni solari successivi.