Art. 34. Regime speciale per l'agricoltura e per la pesca Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte dell'allegata tabella A, direttamente effettuate da produttori agricoli o pescatori, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfetizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma precedente, queste devono essere registrate distintamente e indicate separatamente nelle dichiarazioni. L'imposta relativa a tali operazioni e' determinata detraendo la parte delle imposte afferenti gli acquisti e le importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto fra l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate. Il contribuente ha facolta', all'atto della dichiarazione annuale, di optare per l'applicazione della detrazione nel modo normale, ovvero, se ne ricorrano i presupposti, per il regime previsto dall'art. 33. Nei confronti dei soggetti indicati al primo comma il limite massimo del volume d'affari stabilito per la applicazione dell'art. 32 e' elevato a ventuno milioni di lire, a condizione che il volume d'affari sia costituito per almeno due terzi da cessioni di cui al primo comma. Non sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni dell'art. 2: a) le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte dell'allegata tabella A, fatte dai soggetti indicati al primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4; b) i passaggi dei prodotti stessi a cooperative e relativi consorzi ai fini della vendita per conto dei produttori soci, anche previa manipolazione o trasformazione, nonche' ad enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori.