Art. 34.
          Regime speciale per l'agricoltura e per la pesca

  Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima
parte  dell'allegata tabella A, direttamente effettuate da produttori
agricoli  o  pescatori, comprese le cooperative fra essi costituite e
relativi   consorzi,   la   detrazione   prevista   nell'art.  19  e'
forfetizzata  in  misura  pari  a  quella dell'imposta corrispondente
all'ammontare imponibile.
  Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato
anche  operazioni  imponibili  diverse  da  quelle indicate nel comma
precedente,  queste devono essere registrate distintamente e indicate
separatamente   nelle   dichiarazioni.   L'imposta  relativa  a  tali
operazioni  e' determinata detraendo la parte delle imposte afferenti
gli  acquisti  e  le importazioni proporzionalmente corrispondente al
rapporto  fra l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare imponibile
complessivo di tutte le operazioni effettuate.
  Il  contribuente ha facolta', all'atto della dichiarazione annuale,
di  optare  per  l'applicazione  della  detrazione  nel modo normale,
ovvero,  se  ne  ricorrano  i  presupposti,  per  il  regime previsto
dall'art. 33.
  Nei  confronti  dei  soggetti  indicati  al  primo  comma il limite
massimo  del  volume d'affari stabilito per la applicazione dell'art.
32  e'  elevato a ventuno milioni di lire, a condizione che il volume
d'affari  sia  costituito  per almeno due terzi da cessioni di cui al
primo comma.
  Non  sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni
dell'art. 2:
    a)  le  cessioni  dei  prodotti  agricoli e ittici elencati nella
prima  parte  dell'allegata tabella A, fatte dai soggetti indicati al
primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti
diversi da quelli indicati nell'art. 4;
    b)  i  passaggi  dei  prodotti  stessi  a  cooperative e relativi
consorzi  ai  fini della vendita per conto dei produttori soci, anche
previa manipolazione o trasformazione, nonche' ad enti che provvedono
per  legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita
collettiva per conto dei produttori.