Art. 36. 
                     Esercizio di piu' attivita' 
 
  I soggetti che esercitano contemporaneamente una impresa e  un'arte
o professione, ovvero piu' imprese che  per  loro  oggetto  e  natura
importano  diversi  regimi  di  applicazione   dell'imposta,   devono
osservare per ciascuna attivita',  tenuto  conto  del  corrispondente
volume d'affari, le norme ad essa proprie, anche per quanto  concerne
le  modalita'  delle  operazioni,   delle   registrazioni   e   delle
dichiarazioni, e devono calcolare distintamente le relative  imposte.
Le registrazioni  relative  alle  operazioni  effettuate,  come  pure
quelle relative agli acquisti, possono essere  eseguite  in  registri
separati o distintamente in unico registro opportunamente predisposto
dal   contribuente,   previamente   approvato    dall'Amministrazione
finanziaria. Le dichiarazioni devono essere redatte in conformita'  a
speciali modelli approvati con decreto del Ministro per  le  finanze,
in mancanza dei quali devono essere presentate separatamente. 
  I soggetti di cui al precedente comma hanno facolta' di optare  per
l'applicazione dell'imposta cumulativamente per  tutte  le  attivita'
esercitate, dandone comunicazione scritta all'ufficio contestualmente
alla prima dichiarazione da presentare.  In  tal  caso  l'imposta  si
applica nei modi normali, salva l'applicazione degli articoli 31,  32
e 33 in  relazione  al  volume  d'affari  complessivo  del  soggetto.
L'opzione e' vincolante per tre anni solari.