Art. 36. Esercizio di piu' attivita' I soggetti che esercitano contemporaneamente una impresa e un'arte o professione, ovvero piu' imprese che per loro oggetto e natura importano diversi regimi di applicazione dell'imposta, devono osservare per ciascuna attivita', tenuto conto del corrispondente volume d'affari, le norme ad essa proprie, anche per quanto concerne le modalita' delle operazioni, delle registrazioni e delle dichiarazioni, e devono calcolare distintamente le relative imposte. Le registrazioni relative alle operazioni effettuate, come pure quelle relative agli acquisti, possono essere eseguite in registri separati o distintamente in unico registro opportunamente predisposto dal contribuente, previamente approvato dall'Amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni devono essere redatte in conformita' a speciali modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, in mancanza dei quali devono essere presentate separatamente. I soggetti di cui al precedente comma hanno facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta cumulativamente per tutte le attivita' esercitate, dandone comunicazione scritta all'ufficio contestualmente alla prima dichiarazione da presentare. In tal caso l'imposta si applica nei modi normali, salva l'applicazione degli articoli 31, 32 e 33 in relazione al volume d'affari complessivo del soggetto. L'opzione e' vincolante per tre anni solari.