Art. 37.
                  Presentazione delle dichiarazioni

  Le  dichiarazioni  previste  dal  presente  decreto  devono  essere
sottoscritte  dal  contribuente  o  da un suo rappresentante legale o
negoziale.
  Le  dichiarazioni  sono  presentate  all'ufficio  dell'imposta  sul
valore  aggiunto,  il  quale, anche se non richiesto, deve rilasciare
ricevuta.
  Le  dichiarazioni  possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo
di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui
sono  consegnate  all'ufficio  postale,  che deve apporre il timbro a
calendario anche sulla dichiarazione.
  La   prova   della   presentazione   della  dichiarazione  che  dai
protocolli,  registri  ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non
puo'  essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta
della raccomandata.