Art. 38. Esecuzione dei versamenti e dei rimborsi I versamenti previsti dal presente decreto possono essere eseguiti, oltre che in contanti presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso, mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita ovvero mediante i buoni d'imposta di cui al quarto comma del presente articolo. Se la dichiarazione e' spedita a mezzo posta il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante assegni circolari o postali non trasferibili. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. I rimborsi previsti nel secondo e nel terzo comma dell'art. 30 e nel secondo comma dell'art. 32, qualora nel termine di un anno dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54, devono essere eseguiti entro due mesi dalla scadenza del detto termine. Se e' stato notificato avviso di rettifica il rimborso deve essere eseguito entro due mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro due mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi, calcolati al saggio legale per i primi dodici mesi e al doppio del saggio legale per il tempo successivo, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Il contribuente puo' in ogni caso ottenere il rimborso integrale, entro tre mesi dalla richiesta, o prestando per la durata di un anno cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, o mediante fideiussione rilasciata da un istituto o azienda di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita', o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione regolarmente autorizzato. Il rimborso e' eseguito in contanti o mediante la consegna di assegni circolari o di speciali titoli di credito al portatore denominati buoni d'imposta. Puo' essere eseguito anche mediante postagiro o versamento in un conto corrente postale o bancario intestato al contribuente se questi ne abbia fatto espressa richiesta, indicando gli estremi del conto corrente, nella dichiarazione annuale. Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei buoni d'imposta sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.