Art. 38.
              Esecuzione dei versamenti e dei rimborsi

  I versamenti previsti dal presente decreto possono essere eseguiti,
oltre  che  in  contanti  presso  l'ufficio  dell'imposta  sul valore
aggiunto,  mediante  assegni  circolari  non  trasferibili  intestati
all'ufficio  stesso,  mediante  altri  titoli  di  credito  bancari o
postali  a  copertura  garantita ovvero mediante i buoni d'imposta di
cui  al  quarto  comma  del presente articolo. Se la dichiarazione e'
spedita   a   mezzo   posta   il   versamento  deve  essere  eseguito
esclusivamente mediante assegni circolari o postali non trasferibili.
L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalita' stabilite
con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze  anche  in  deroga alle
disposizioni  contenute  negli articoli 238 e 240 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
  I  rimborsi  previsti  nel secondo e nel terzo comma dell'art. 30 e
nel  secondo comma dell'art. 32, qualora nel termine di un anno dalla
data  di  presentazione  della  dichiarazione  annuale  non sia stato
notificato  avviso  di rettifica ai sensi dell'art. 54, devono essere
eseguiti entro due mesi dalla scadenza del detto termine. Se e' stato
notificato avviso di rettifica il rimborso deve essere eseguito entro
due  mesi  dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio
ed  entro  due  mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte
residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi, calcolati
al  saggio  legale  per  i  primi  dodici mesi e al doppio del saggio
legale  per  il  tempo  successivo,  con  decorrenza dal sessantesimo
giorno   successivo   a   quello   in  cui  e'  stata  presentata  la
dichiarazione.
  Il  contribuente  puo' in ogni caso ottenere il rimborso integrale,
entro  tre mesi dalla richiesta, o prestando per la durata di un anno
cauzione  in  titoli  di  Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa, o mediante fideiussione rilasciata da un istituto o azienda di
credito    o    da    un'impresa    commerciale    che   a   giudizio
dell'Amministrazione   finanziaria   offra   adeguate   garanzie   di
solvibilita',  o  mediante  polizza  fideiussoria  rilasciata  da  un
istituto o impresa di assicurazione regolarmente autorizzato.
  Il  rimborso  e'  eseguito  in  contanti  o mediante la consegna di
assegni  circolari  o  di  speciali  titoli  di  credito al portatore
denominati  buoni  d'imposta.  Puo'  essere  eseguito  anche mediante
postagiro  o  versamento  in  un  conto  corrente  postale o bancario
intestato   al   contribuente  se  questi  ne  abbia  fatto  espressa
richiesta,   indicando   gli   estremi   del  conto  corrente,  nella
dichiarazione annuale.
  Le  caratteristiche e le modalita' di emissione dei buoni d'imposta
sono  stabilite  con  decreto del Ministro per le finanze di concerto
con il Ministro per il tesoro.