Art. 39. Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti I registri previsti dal presente decreto devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa, e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, schedari e tabulati devono essere conservati ordinatamente fino a quando non sia stato definito l'accertamento dell'imposta relativa all'anno solare cui si riferiscono e in ogni caso per non meno di cinque e non piu' di dieci anni successivi a quello in cui vi e' stata eseguita l'ultima annotazione. Per lo stesso periodo di tempo devono essere ordinatamente conservati le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto. E' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.