Art. 39. 
         Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti 
 
  I registri previsti dal presente decreto devono essere  numerati  e
bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in  esenzione  dai
tributi di bollo e di concessione governativa, e devono essere tenuti
a norma dell'art. 2219 dello  stesso  codice.  La  numerazione  e  la
bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto o dall'ufficio del registro. E' ammesso l'impiego  di
schedari a fogli  mobili  o  tabulati  di  macchine  elettrocontabili
secondo   modalita'   previamente   approvate    dall'Amministrazione
finanziaria su richiesta del contribuente. 
  I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla
bollatura  un  solo  registro  destinato  a  tutte   le   annotazioni
prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei  registri
previsti  da  tali  articoli  siano  indicati,   per   ogni   singola
annotazione, i numeri della pagina e della riga della  corrispondente
annotazione nell'unico registro numerato e bollato. 
  I  registri,  schedari  e   tabulati   devono   essere   conservati
ordinatamente fino a quando non  sia  stato  definito  l'accertamento
dell'imposta relativa all'anno solare cui si riferiscono  e  in  ogni
caso per non meno di cinque e non piu' di  dieci  anni  successivi  a
quello in cui vi e'  stata  eseguita  l'ultima  annotazione.  Per  lo
stesso periodo di tempo devono  essere  ordinatamente  conservati  le
fatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dal
presente decreto. E' ammesso  l'impiego  di  sistemi  fotografici  di
conservazione     secondo     modalita'     previamente     approvate
dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.