Art. 40. Ufficio competente Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta sul lavoro aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione del contribuente. Per i soggetti non residenti nello Stato e' competente l'ufficio provinciale di Roma. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nel giorno in cui siano pervenuti all'ufficio competente.