Art. 11.
                         Bollo straordinario

  Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle
marche  da  bollo,  del  visto  per  bollo e del bollo a punzone deve
precedere  l'eventuale  sottoscrizione e, per i registri e repertori,
qualsiasi scritturazione.
  E'  vietato  scrivere  ed  apporre  timbri  od altre stampigliature
sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.