Art. 11. Bollo straordinario Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione. E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.