Art. 12.
                           Marche da bollo

  L'annullamento  delle  marche deve avvenire mediante perforazione o
apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di
un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio.
  Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
  Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri
o  altre  stampigliature  tranne  che per eseguirne l'annullamento in
conformita' dei precedenti commi.
  E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.