Art. 12. Marche da bollo L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformita' dei precedenti commi. E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.