Art. 13.
          Divieto di scrivere piu' atti sul medesimo foglio

  Un  atto  per  il quale e' prevista in via esclusiva od alternativa
l'applicazione   dell'imposta   in  modo  straordinario  puo'  essere
scritto,  previo  pagamento  della relativa imposta, su un foglio che
sia  gia'  servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta
in modo ordinario o straordinario.
  In  ogni  caso  e  con  il  pagamento  di  una sola imposta possono
scriversi sul medesimo foglio:
    1)  gli  inventari,  processi  verbali  e gli altri atti che sono
compiuti in piu' sedute;
    2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
    3)  l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il
mandato;
    4)  la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto
di un atto e la dichiarazione di concordanza coll'originale;
    5)  l'accettazione  della cessione del credito fatta dal debitore
ceduto sull'atto relativo;
    6)  la  dichiarazione  di  vedovanza  scritta  sul certificato di
esistenza in vita;
    7)   il  certificato  di  avvenuta  iscrizione,  trascrizione  ed
annotamento  sui  pubblici  registri  apposto sulla nota relativa; il
duplicato   della   nota   per   l'iscrizione  ipotecaria  e  la  sua
rinnovazione   scritta  sul  titolo  in  base  al  quale  avviene  la
formalita';
    8)  la  copia  della  iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui
pubblici  registri  costituenti  un  solo  stato  o  certificato e le
relative  aggiunte  e  variazioni,  riportate  in  un  solo  stato  o
certificato  anche  se  lo  stato  o certificato concerne piu' di una
persona;
    9)   il   certificato   del  procuratore  delle  imposte  scritto
sull'estratto  catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi
descritti  e  la  dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta
sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
    10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai
registri dei rispettivi uffici, purche' riguardino una sola persona o
piu'   persone   coobbligate  o  coointeressate  nell'affare  cui  si
riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
    11)  i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede
giurisdizionale od amministrativa;
    12)  gli  atti  d'istruzione  delle  cause,  i  certificati  e le
attestazioni  apposte  sui  medesimi,  le  relazioni di notificazioni
scritte  sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonche' i
precetti  apposti  in  calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in
forma esecutiva;
    13)  l'autenticazione  o  la  legalizzazione  delle firme apposte
sullo  stesso  foglio  che  contiene  le  firme  da  autenticare o da
legalizzare;
    14)  le  certificazioni  da  rilasciarsi da uno stesso ufficio in
ordine  a  fatti,  stati  e  qualita' personali concernenti la stessa
persona.