Art. 14. Speciali modalita' di pagamento Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro per le finanze, per i quali e' previsto esclusivamente l'uso della carta bollata puo' essere consentito, su richiesta dell'interessato, il pagamento dell'imposta in modo straordinario. La relativa autorizzazione e' accordata dagli uffici del registro per gli atti e documenti provenienti da pubbliche amministrazioni, dall'intendente di finanza negli altri casi. Con decreto del Ministro per le finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo' essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine elettriche bollatrici, nonche' le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita' di applicazione. L'autorizzazione all'impiego di macchine elettriche bollatrici e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformita' al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione risiede il contribuente. L'utente delle macchine elettriche bollatrici non puo' cederne l'uso o la proprieta' a terzi, nemmeno temporaneamente, ne' trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione dall'intendente di finanza.